martedì 7 luglio 2015

Il mandato

Il mandato – Cos’è il mandato
Il mandato, secondo l’articolo 1703 del codice civile, è il contratto con cui una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra, il mandante.
Per comprendere pienamente la natura e la funzione del mandato, occorre partire dal presupposto che non sempre una persona può,  o vuole, occuparsi direttamente di tutti o di alcuni dei propri affari. In tal caso può incaricare altre persone di provvedervi.
Se l’incarico viene conferito in relazione all’intera sfera degli atti giuridici o a una serie indeterminata di atti di una determinata tipologia o di una specifica zona, si parla di mandato generale; esso non comprende tuttavia gli atti ce eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Il mandato è un contratto consensuale, dato che si perfeziona con il semplice accordo delle parti e produce effetti obbligatori. Esso si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata dalle tariffe professionali o dagli usi; in mancanza è determinata dal giudice. La presunzione di onerosità è relativa, in quanto le parti possono pattuire la gratuità del rapporto contrattuale.
L’oggetto del mandato è una prestazione di fare, in quanto consiste nello svolgimento di servizi corrispondenti all’esecuzione degli atti giuridici richiesti dal mandante.

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