lunedì 6 luglio 2015

Il contratto nullo

Il contratto nullo – Cos’è il contratto nullo
Il contratto nullo è considerato dalla legge inesistente: in pratica è come se non fosse mai stato concluso.
Tra le cause di nullità di un contratto possiamo individuare questi fattori:
la mancanza di un elemento essenziale;
la contrarietà del contratto a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume;
illiceità della causa;
illiceità, l’impossibilità o l’indeterminabilità all’oggetto;
la violenza fisica;
la simulazione;
il contratto in frode alla legge.
Già sappiamo quali sono gli elementi essenziali di un contratto: è sufficiente che ne manchi uno e il contratto deve essere considerato nullo. Ad esempio, è di norma nullo il contratto in cui una parte non renda manifesta la sua volontà di adesione, a arte i pochi casi in cui la legge riconosce efficaci giuridica al silenzio.
E’ inoltre nullo il contratto illecito, cioè va contro a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, o a quello con causa illecita.
Rientra nella nullità anche il contratto il cui oggetto sia illecito, impossibile o indeterminabile.
Anche la violenza fisica produce nullità contrattuale, come nell’ipotesi in cui la mano di un contraente venga forzatamente guidata da quella di un altro nel firmare l’accordo, o in quella in cui, a un’asta pubblica, un vicino alzi la mano di un partecipante contro la volontà di quest’ultimo.
Risulta nullo anche il contratto simulato: si ha simulazione quando due persone stipulano un contratto per pura apparenza, al fine di generare nei terzi determinate convinzioni non corrispondenti alla realtà.
La nullità può inoltre essere pronunciata nei confronti del contratto in frode alla legge: si tratta di un contratto che ha risultato lecito in apparenza, ma illecito nella sostanza, perché si propone di eludere una norma imperativa.
La richiesta di rendere nullo un contratto può essere avanzata all’autorità giudiziaria da chiunque vi abbia interesse: si dice in questo caso che la nullità è assoluta. Può essere anche dichiarata dal giudice senza specifica richiesta di alcuno, è cioè rilevabile d’ufficio. La richiesta di nullità può essere presentata in qualsiasi momento e non è soggetta a termini di prescrizione.

Nessun commento:

Posta un commento