lunedì 6 luglio 2015

L’oggetto del contratto

L’oggetto del contratto – Cos’è l’oggetto del contratto
Per oggetto del contratto si intende la prestazione o l’insieme di prestazioni che con esso vengono poste in essere.
L’oggetto del contratto è, nel caso proposto, il servizio reso dal chirurgo.
Secondo il codice civile ai fini della validità del contratto l’oggetto deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile.
Si ha impossibilità oggettiva dell’oggetto nell’ipotesi in cui la prestazione non possa essere eseguita per circostanze esterne al contratto. Si parla invece di impossibilità soggettiva nel caso in cui la prestazione sia possibile materialmente, ma impossibile per volontà di legge. L’impossibilità è oggettiva, ad esempio, nel caso di vendita di un quadro che, prima del contratto, sia stato distrutto da un incendio. Un caso di impossibilità oggettiva è invece la vendita di un lago che essendo un bene demaniale, è, per legge inalienabile.
L’oggetto  deve essere lecito, non deve cioè essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Ad esempio il contratto tramite il quale un soggetto vende sostanze stupefacenti dietro corrispettivo in denaro, pur avendo una causa lecita, ha un oggetto illecito ed è pertanto nullo.

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