domenica 5 luglio 2015

L’accollo

L’accollo – Cos’è l’accollo
Si ha accollo quando un soggetto detto accollante si accorda con il debitore detto accollato per assumere su di sé un’obbligazione verso un creditore detto accollatario.
Con l’accollo ci troviamo di fronte a una modificazione soggettiva dell’obbligazione per quanto riguarda la figura del debitore, che dipende da un accordo tra il debitore e un terzo. Esso può essere interno se si limita alla convenzione tra il debitore e il terzo oppure esterno se il creditore dichiara di aderire a questa convenzione.
L’accollante è obbligato solo nei limiti dell’accordo stipulato e può opporre al creditore le stesse eccezioni che a questi potevano essere opposte dal debitore originario.
L’accollo è liberatorio se il creditore aderisce all’accordo e dichiara di liberare il debitore originario; altrimenti è comulativo e comporta responsabilità solidale del terzo e del debitore.
L’accollo esterno è di norma comulativo, ma può assumere carattere liberatorio in presenza di una espressa dichiarazione del creditore in tal senso oppure quando la liberazione del creditore rappresenta una condizione espressa dell’accordo tra accollante e terzo.

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