lunedì 6 luglio 2015

La violenza morale

La violenza morale – Cos’è la violenza morale
La violenza morale consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole che induce una persona alla stipulazione di un contratto che, altrimenti, nona vorrebbe concluso.
Il male minacciato deve essere ingiusto e notevole. L’aggettivo notevole sottolinea il grado di rilevanza che la minaccia assume nei confronti della persona che la subisce.
In pratica, la legge sottolinea il fatto che la persona deve sentirsi effettivamente spinta a concludere il contratto in seguito a una forte pressione nei suoi confronti. Se ad esempio una persona viene indotta a firmare un contratto dietro la minaccia di morte a un proprio familiare, è evidente la gravità del male minacciato e il suo carattere ingiusto.
Se la minaccia, anziché essere posta da un contraente, proviene da un soggetto esterno al rapporto, è ugualmente causa di annullabilità.
Non è invece causa di annullabilità, e non va confuso con la violenza morale, il timore reverenziale: esso consiste in una situazione di soggezione psicologica nei confronti di un’altra persona, particolarmente autorevole, alla quale è difficile opporsi.
Ipotesi: un dipendente non riesce a sottrarsi, pur non volendo in realtà aderirvi, a una proposta contrattuale del suo datore di lavoro perché prova nei suoi confronti un sentimento di timore reverenziale.
La legge non tutela questa situazione di dipendenza psicologica, ritenendo che l’uso di un normale grado di diligenza sia sufficiente a evitarla.

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