mercoledì 8 luglio 2015

La responsabilità oggettiva

La responsabilità oggettiva – Cos’è la responsabilità oggettiva
La responsabilità oggettiva avviene quando un soggetto deve risarcire i danni causati a terzi indipendentemente da propri comportamenti dolosi o colposi.
E’ responsabile, in solido con il conducente, il proprietario di un veicolo senza guida di rotaie, indipendentemente da atteggiamenti di colpa. L’unica possibilità per il proprietario di esonerarsi dalla responsabilità solidale consiste nel provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la propria volontà: ciò potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui il veicolo gli sia stato rubato.
Il titolare dell’impresa dei trasporti è quindi responsabile in solido con il conducente del camion.
Chi è proprietario di un edificio o di altra costruzione, secondo l’articolo 2053 del codice civile, è responsabile dei danni provocati dalla loro rovina, a meno che non riesca a provare che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o al  vizio di costruzione. Se, ad esempio, il proprietario di un edificio improvvisamente crollato riesce a dimostrare che il crollo è dipeso dagli effetti di una fuga di gas provocata da un inquilino, non è oggettivamente responsabile dei danni derivati dal crollo.
Chiunque cagione danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzo adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Ciascuno è responsabile del danno derivante dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (cioè dovuto al caso): il proprietario di un animale o chi se ne serve, per il temo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito secondo l’articolo 2052 del codice civile.

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