domenica 5 luglio 2015

La mora del debitore

La mora del debitore – Cos’è la mora del debitore
La mora del debitore corrisponde al colpevole ritardo nell’esecuzione di una prestazione che può ancora essere adempiuta.
Qualora il ritardo sia giustificato da cause che non possono imputarsi al contraente, questi non ne risponde, ma deve provvedere non appena l’esecuzione della prestazione diventi possibile. Se invece non esistono giustificazioni, la parte insoddisfatta può costituire in mora, l’altra parte, attraverso un’intimazione scritta ad adempiere.
Dal momento in cui l’intimazione viene portata a conoscenza del debitore, solitamente per vie giudiziali, il ritardo acquista ufficialmente il carattere di “non giustificato”.
Esistono dei casi in cui lo stesso risultato si ottiene senza bisogno di ricorrere all’intimazione scritta, come risulta nell’articolo 1219 del codice civile.
Essi ricorrono quando:
il debito deriva da fatto illecito;
la parte in ritardo ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere;
è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita presso il domicilio del creditore.
Una volta che sia riconosciuta una situazione di mora, la parte colpevole è tenuta al risarcimento dei danni che derivano all’altra per effetto del ritardo e, se si tratta di un’obbligazione pecuniaria, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono calcolati sulla base del tasso legale o nella misura stabilita dalle parti nel rispetto delle norme antiusura.

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