La gestione di affari altrui – Cos’è la gestione di affari altrui
La gestione di affari altrui avviene quando una persona, detta gestione, compie di propria iniziativa uno o più atti nell’interesse di un’altra.
L’ammissibilità di questa figura giuridica è subordinata ad alcuni condizioni:
il gestore deve essere capace di agire;
la persona per cui si agisce deve trovarsi nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi;
la gestione deve essere utilmente iniziata: è dunque sufficiente che essa risultasse utile nel movimento in cui fu intrapresa, anche se poi, successivamente, non si è introdotta in una specifica utilità per il destinatario;
l’attività intrapresa dal gestore deve avere carattere lecito;
l’interessato non deve avere espressamente vietato la gestione dei propri affari ad altre persone.
La gestione di affari altrui produce effetti obbligatori nei confronti di entrambe le parti. Chi inizia a gestire un affare altrui ha l’obbligo di continuarlo e di condurlo a termine, finché ‘interessato non sia in grado di provvedervi da solo; tale obbligo sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, fino al momento in cui l’erede possa provvedervi secondo ‘articolo 2028 del codice civile. Il gestore d’affari ha gli stessi obblighi di un mandatario.
Nessun commento:
Posta un commento