lunedì 6 luglio 2015

Il contratto a favore di terzi

Il contratto a favore di terzi – Cos’è il contratto a favore di terzi
Il contratto a favore di terzi si ha quando una parte (stipulante) indica un terzo (beneficiario) quale avente diritto alle prestazioni dovute dalla controparte (promettente).
Per la validità di questa tipologia contrattuale, è necessario che lo stipulante abbia un interesse economico o morale a concludere un contratto di tale tipo.
E” del tutto evidente, nel contratto di assicurazione a favore della moglie, l’interesse morale dello stipulante affinché la moglie, nel caso della sua scomparsa, non si trovi in condizioni di indigenza e possa così provvedere alle necessità proprie e dei figli.
Non è invece necessaria l’approvazione del terzo, che acquista il proprio diritto per effetto della stipulazione a suo favore. Tuttavia, fino al momento in cui egli non abbia dichiarato di volerne approfittare, lo stipulante può revocare o modificare le proprie disposizioni.
Qualora la stipulazione diventi inefficace per revoca, la prestazione prevista dal contratto rimane a beneficio dello stipulante, a meno che ciò non sia escluso dalla natura del contratto o per volontà delle parti.

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