L’atto illecito – Cos’è l’atto illecito
La definizione di atto illecito, che alla base delle responsabilità extracontrattuale, si desume dell’articolo 2043 del codice civile che afferma: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad alti un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Perché sussista un atto illecito sono dunque necessari alcuni elementi:
l’atto o il fatto;
il dolo o la colpa del soggetto che lo ha commesso;
la capacità di intendere e di volere dell’autore;
un danno ingiusto;
un rapporto di causa-effetto tra atto e danno.
L’atto alla base dell’illecito extracontrattuale può consistere in un’azione o in un’omissione.
Dolo e colpa rappresentano gli elementi soggettivi dell’atto illecito. Si incorre n una situazione di dolo quando si adotta un certo comportamento su basi volontarie, cioè intenzionali.
Si parla invece di colpa quando, pur non vendo alcuna intenzione di commettere certi atti, questi si verificano in conseguenza della mancanza di un atteggiamento diligente e prudente.
La colpa può consistere, oltre che nella mancata diligenza, anche nell’inosservanza di norme giuridiche.
Perché possa parlarsi a pieno titolo di atto illecito, è necessario che il danno sia conseguenza dell’atto compiuto dal soggetto. Se tra l’atto compiuto e il danno subito è intervenuto un evento imprevedibile, la responsabilità non sussiste.
Esempio: un paziente viene dimesso dall’ospedale in cui era ricoverato; se nell’uscire dalla clinica, egli viene investito da un’auto, non possiamo ritenere responsabile di tale evento il medico che ha firmato la lettere di dimissioni, proprio perché non esiste alcun rapporto di causa-effetto tra l’essere stato dimesso dall’ospedale e avere subito l’incidente stradale.
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