sabato 4 luglio 2015

La prescrizione

La prescrizione corrisponde all’estinzione di un diritto soggettivo dovuta al suo mancato esercizio entro i termini stabiliti dalla legge.
Si verifica prescrizione, pertanto, in presenza di due requisiti: il decorso del tempo e il mancato esercizio del diritto da parte del titolare.
Normalmente il termine di prescrizione corrisponde a dieci anni, ma la legge prevede numerose eccezioni: sono ad esempio previsti tempi maggiori per i diritti reali su beni altrui, tempi minori per il risarcimento dei danni derivanti da atto illecito.
Esistono anche diritti soggettivi non sottoposti a prescrizione: tra questi rientrano i diritti della personalità e quelli relativi ai rapporti di natura familiare.
Esempio: Paolo C. non può riscuotere il credito contratto dal nonno nel 1976, in considerazione del mancato esercizio del diritto entro dieci anni.
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. E’ peraltro possibile che il termine di prescrizione, anziché estendersi fino al suo compimento, venga sospeso o interrotto.
La sospensione trova giustificazione nel fatto che, talora, il mercato esercizio di un diritto non dipende da semplice inerzia del titolare, ma da precise cause giustificatrici. In tali casi inizia un periodo di sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione, una sorta di parentesi nel decorso di tali termini; tale periodo parte dal momento in cui inizia la causa del mancato esercizio del diritto determina quando essa viene meno. Il termine di prescrizione ricomincia quindi a calcolarsi dal momento in cui si è verificata la sospensione.
La legge prevede, ad esempio, la sospensione della prescrizione per l’esistenza di un rapporto matrimoniale tra le parti.
La prescrizione si interrompe nel momento in cui il diritto viene concretamente esercitato, oppure quando il soggetto verso cui l diritto può essere fatto valere ne riconosce l’esistenza, ovvero vengono posti in essere atti finalizzati a esercitarlo.
L’interruzione della prescrizione ne azzera il termine, che riprende pertanto a decorrere dall’inizio.

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