mercoledì 8 luglio 2015

La comunione dei beni

La comunione dei beni – Cos’è la comunione dei beni
Da un punto di vista dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il regime previsto dalla legge secondo l’articolo 159 del codice civile è quello della comunione dei beni.
Quando due persone si sposano, in assenza di diverso accordo, entrano nel regime legale della comunione dei beni, nel senso che i beni acquistati da essi dopo la celebrazione del matrimonio appartengono a entrambi nella misura de 50% ciascuno, indipendentemente dalla loro provenienza. Pertanto, nell’ipotesi in cui il marito svolga un’attività lavorativa esterna e la moglie si dedichi alla cura della casa e dei figli, metà del patrimonio accumulato dopo il matrimonio appartiene al marito, l’altra metà invece alla moglie.
Alcuni beni non rientrano nel regime di comunione; ne sono infatti esclusi i beni di carattere strettamente personale (ad esempio i capi di vestiario), i beni che appartenevano a ciascun coniuge prima del matrimonio, i beni ricevuti in donazione o in eredità da ognuno di essi.
L’amministrazione dei beni in comune spetta a entrambi i coniugi, che possono agire disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre devono agire congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione.
Il regime della comunione dei beni , introdotto in Italia per tutelare la parte debole del rapporto matrimoniale, non è obbligatorio, essendo riconosciuta alle parti la possibilità di stipulare un accordo, prima o dopo il matrimonio, per scegliere un regime convenzionale in deroga a quello legale, in particolare il regime della separazione dei beni o quello della comunione convenzionale.
Il primo rappresenta il regime patrimoniale più semplice, ed è quello più frequentemente scelto in sede di celebrazione del matrimonio.
Attraverso la comunione convenzionale, invece, i coniugi pattuiscono quali beni sottoporre a comunione e quali no. Al pari della separazione dei beni, tale accordo richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico.

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