Impossibilità della prestazione – Cos’è l’impossibilità della prestazione
Può succedere che il debitore venga a trovarsi in una situazione in cui sia impossibile eseguire la propria prestazione. L’obbligazione si estingue in tale caso per impossibilità della prestazione, purché questa abbia determinate caratteristiche:
deve essere sopravvenuta, cioè si deve verificare in un momento successivo a quello in cui l’obbligazione è sorta;
deve essere oggettiva, cioè assoluta. In generale non possono diventare oggettivamente impossibili le obbligazioni di dare cose generiche, ad esempio una somma di denaro, mentre possono diventarlo le obbligazioni di dare cose specifiche e quelle di fare;
deve derivare da una causa non imputabile al debitore; ciò significa che questi deve essersi comportato con diligenza e che l’impossibilità dipende da caso fortuito o da causa di forza maggiore. Il caso fortuito ricorre quando si verificano eventi imprevedibili e inevitabili (come un incidente stradale causato da terzi); la forza maggiore corrisponde a eventi che derivano dalla volontà di altri o dalle forze della natura cui non è possibile resistere (come un atto di requisizione da parte di un ente pubblico o un terremoto).
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